E’ “violenza contro le donne” ogni atto fondato sullo scopo di provocare danni o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica.
Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologia a quella sessuale, come stupro, stalking e femminicidio.
La normativa contro questo fenomeno prevede tre obbiettivi:
- Punire i colpevoli;
- Prevenire i reati;
- Proteggere le vittime.
Questa normativa, venne aggiornata con la legge n.69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
La Convenzione definisce la “violenza sulle donne” come una “violazione dei diritti umani” e riconosce che anche gli uomini possono essere vittime di violenza ma quella sulle donne colpisce in modo sproporzionato.
Che cos’è la Convenzione di Istanbul?
La convenzione del consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la così detta Convenzione di Istanbul, firmata l’11 maggio del 2011.
Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Essa interviene specificamente anche nell’ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti: bambini, uomini, anziani ai quali si applicano le medesime norme di tutela.
I contenuti della Convenzione :
essa è formato da 81 articoli raggruppati in dodici capitoli.
L’articolo 4: della Convenzione sancisce il principio secondo il quale ogni individuo ha diritto di vivere libero dalla violenza. A tal fine le parti si obbligano a tutelare questo diritto in particolare per quanto riguarda le donne, principali vittime della violenza basata sul genere.
L’articolo 5: prevede un risarcimento delle vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, che può assumere forme diverse.